Agenzia del Lavoro
Il luogo delle opportunità

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)

E' un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno.

Definizione

E' un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno.

Il contratto di lavoro deve indicare in modo puntuale la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Il lavoratore part-time ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno. Per quanto riguarda la retribuzione, ha diritto alla stessa paga oraria del lavoratore a tempo pieno, ma la sua retribuzione complessiva - compreso il trattamento economico per malattia, infortunio e maternità - è calcolata in proporzione al numero di ore lavorate (principio di non discriminazione).

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Il lavoro supplementare e il lavoro straordinario

Il lavoro supplementare è il lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite del tempo pieno.

E' possibile ricorrere al lavoro supplementare ove previsto dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello. Se il contratto collettivo non lo prevede, il datore di lavoro può richiedere lavoro supplementare nel limite del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In tal caso il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione pari al 15%. Il lavoratore si può rifiutare in caso di comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

E' consentito altresì, il lavoro straordinario, il lavoro reso oltre l'orario superando l'orario previsto per il tempo pieno.

Le clausole elastiche

Con la clausola elastica il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro o può aumentare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la durata della prestazione lavorativa. In questo ultimo caso si determina un incremento stabile della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si verifica solo un aumento temporaneo della stessa.

Tali patti possono essere concordati anche quando il rapporto di lavoro è a termine.

Le clausole elastiche possono essere apposte se previste e regolamentate dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi nonché a specifiche compensazioni previste dalla contrattazione collettiva.

In assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, le parti possono concordare per iscritto clausole elastiche avanti alle commissioni di certificazione. In tal caso, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Tali clausole elastiche prevedono a pena di nullità le modalità con cui il datore, con preavviso di due giorni, può modificare la durata o la collocazione temporale della prestazione, nonché la misura massima che non può eccedere il 25% della prestazione annua a tempo parziale. Il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale.

L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

In determinati casi il lavoratore ha diritto, senza necessaria previsione della contrattazione collettiva, di revocare il consenso già manifestato ad una clausola elastica: se il lavoratore soffre di patologie oncologiche o patologie cronico-degenerative o se ne sono affetti il coniuge, i figli o i genitori; se convive con figli sotto i 13 anni o con familiari portatori di handicap; se è uno studente.

La trasformazione del rapporto

La trasformazione da tempo pieno a parziale deve risultare da atto scritto.

Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporti di lavoro a tempo pieno in parziale o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Hanno diritto alla trasformazione a tempo parziale:

  • i lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in tempo pieno;
  • il lavoratore che la chiede in luogo del congedo parentale o entro i limiti dello stesso ancora spettante. La richiesta può essere effettuata per una sola volta e la riduzione non deve essere superiore al 50%.

E' riconosciuta priorità nella trasformazione a tempo parziale:

  • ai lavoratori con coniuge, figlio o genitore affetti dalle suddette patologie o con conviventi con persona invalida totale e permente con handicap grave;
  • ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore a tredici anni.

I diritti di precedenza

In caso di assunzione di lavoratori full-time il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo pieno a parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per le mansioni di pari livello e categoria.

In caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale, il datore di lavoro deve tempestivamente informare il personale già dipendente con rapporto a tempo pieno e deve prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 15 giugno, n. 81, artt. 4-12

Torna all'inizio